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Il contratto di lavoro nelle assicurazioni
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Dal 2007 il settore delle assicurazioni, con il rinnovo del contratto nazionale tra l'associazione delle imprese assicuratrici in Italia e i sindacati di settore, si è dotato di una guida dettagliata per quanto riguarda le modalità di assunzione dei lavoratori delle imprese assicuratrici, la gestione dei contrasti aziendali ed eventuali casi di mobbing, la questione delle pari opportunità e delle esigenze di formazione degli personale delle assicurazioni. Di seguito un breve excursus dei principali elementi del contratto.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: premesse e soggetti coinvoltiLa qualità dello sviluppo del settore assicurativo e le prospettive aperte con l'unificazione del Mercato Europeo rendono necessaria, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici nei processi di cambiamento. La disciplina dei rapporti tra le Imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente è regolata da un contratto nazionale rinnovato nel 2007 sottoscritto dall’ANIA (Associazione Italiana Imprese Assicuratrici) e dai sindacati di settore.
Sono soggetti al contratto nazionale di lavoro le Imprese di assicurazione e di riassicurazione società dell'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e le società, comunque denominate e regolarmente costituite, da parte del Ministero per le Attività Produttive, all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione, in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma e che siano, in quanto tali, soggette al controllo dell’ISVAP.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: le modalità di assunzione dei lavoratori
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dalla disciplina legale e contrattuale vigente in materia di contratto a tempo determinato. In relazione alla richiesta riguardante la preferenza nell'assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio, pensionati, o cessati a causa di malattia o infortunio, l'ANIA raccomanda alle Imprese di considerare, nell'eventualità di nuove assunzioni di personale, le richieste di occupazione dei figli, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni raccomanda inoltre alle Imprese di tenere presenti - nell'eventualità di nuove assunzioni - le richieste che dovessero essere presentate dai dipendenti addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione che aspirassero a passare nei ruoli amministrativi.
In relazione alla peculiarità dell'attività svolta dal personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, le Imprese che intendano procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori e di lavoratrici da avviare all'attività di vendita direttamente o tramite l'IRSA, appositi corsi - della durata massima di 3 mesi - aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle Imprese.
Le successive assunzioni, devono essere preferibilmente effettuate nell'ambito di coloro che abbiano positivamente partecipato ai corsi dimostrando di possedere le necessarie attitudini.
L'assunzione del personale avviene con un periodo di prova, non superiore ai tre mesi, salvo diversa determinazione dell'Impresa. Durante il periodo di prova, periodo durante il quale spetta al lavoratore il trattamento economico contrattuale in vigore, il rapporto di lavoro può essere risolto senza preavviso ad iniziativa di una delle parti.
Sono esclusi dal periodo di prova i rapporti di lavoro derivanti da contratti di apprendistato ed inserimento trasformati in contratti a tempo indeterminato, e i rapporti di lavoro trasformati a tempo indeterminato derivanti da contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai nove mesi.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: i premi di anzianità
Al compimento del 25° e del 35° anno di servizio effettivo prestato presso l’impresa o imprese e società dello stesso gruppo assicurativo, anche con soluzione di continuità, purchè non intervallato da servizio prestato presso società esterna al gruppo, al lavoratore, viene corrisposto un premio di anzianità dell'importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 20° e il 25° anno di servizio effettivo prestato presso la medesima Impresa o Imprese/Società dello stesso Gruppo assicurativo e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dipendente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30° e il 35° anno di servizio effettivo prestato, il premio di anzianità di viene corrisposto in misura proporzionale.
Dal calcolo della retribuzione annua sono esclusi gli assegni familiari di legge, le diarie, i rimborsi spese e le provvigioni.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: pari opportunità
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile, il contratto mira a rafforzare ulteriormente le condizioni per una sempre più significativa presenza dele donne nelle Imprese.
Il contratto nazionale nelle assicurazioni mira in sostanza a sollecitare le imprese affinché venga attribuita un'attenzione particolare alle tematiche della pari opportunità tra i sessi al fine di favorire una costante crescita del personale femminile che vada ad incidere sul ruolo delle donne nell'organizzazione aziendale.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: disposizioni contro il mobbing
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni riconosce la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori come essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
A tale riguardo avvia adeguate iniziative al fine di prevenire l'insorgere di azioni, anche a rilevanza sociale, lesive della dignità dei lavoratori, che si concretizzano in prima battuta nella costituzione di
un "Osservatorio Nazionale Paritetico sul Mobbing".
L'osservatorio è costituito da 5 rappresentanti indicati dall'Ania e da 5 rappresentanti indicati dalle OO.SS., con rotazione nella presidenza.
I compiti dell'Osservatorio nazionale saranno i seguenti: ricercare ed analizzare dati e risultanze scientifiche e giuridiche al fine di pervenire ad una comprensione del fenomeno mobbing, monitorare il fenomeno mediante la raccolta di informazioni, analizzare ed individuare le possibili cause, la diffusione e le caratteristiche del fenomeno nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro od altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni di "mobbing". Altre attività dell’Osservatorio sono programmare azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni di criticità, formulare proposte per la definizione di codici di condotta-
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: la risoluzione del rapporto di lavoro, i tempi
Per tutti i lavoratori con esclusione dei funzionari, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro i termini di preavviso sono fissati in 6 mesi per i lavoratori che hanno superato il periodo di prova e non hanno ancora compiuto 25 anni di servizio effettivo, in 9 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 25 anni di servizio effettivo.
In caso di mancato preavviso sia per l’impresa che per il lavoratore è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso inoltre, l'impresa è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, con un massimo di due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di un’altra occupazione.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: il trattamento previdenziale
È previsto, a favore di ciascun lavoratore, un trattamento previdenziale finanziato in parte mediante contributo dell’Impresa ed in parte mediante contributo del lavoratore (anche mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto).
In considerazione dell’allungamento della vita unitamente all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti in grado di comportare uno stato di non autosufficienza, e quindi di necessità di assistenza, il contratto di lavoro nelle assicurazioni prevede la costituzione di un Fondo Unico nazionale per l'assicurazione contro i rischi di non autosufficienza (Long Term Care) dei dipendenti del settore assicurativo.
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni: l’aggiornamento professionale
Il contratto di lavoro nelle assicurazioni prevede che le imprese assicuratrici, in relazione alle esigenze aziendali, debbano curare l'aggiornamento professionale dei funzionari in relazione alle responsabilità loro affidate. L’imprese assicuratrici devono inoltre valutare ed agevolare progetti individuali formativi indirizzati all’ampliamento ed all’aggiornamento delle conoscenze professionali individuali collegate al ruolo. Per quanto riguarda la formazione professionale del personale impiegatizio, l'Impresa deve favorire progetti di formazione in funzioni propositive, coinvolgendo nello svolgimento dei corsi quei funzionari che, per le specifiche conoscenze maturate, siano in grado di fornire un significativo apporto di competenza e conoscenze tecniche.
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